PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Modifica all'articolo 609-bis del codice penale, concernente il reato di violenza sessuale).

      1. Al primo comma dell'articolo 609-bis del codice penale, le parole: «, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità,» sono soppresse.

Art. 2.
(Modifica all'articolo 609-ter del codice penale, concernente le circostanze aggravanti il reato di violenza sessuale).

      1. Al primo comma dell'articolo 609-ter del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente numero:

      «5-bis) nei confronti di persona in stato di gravidanza».

Art. 3.
(Modifica all'articolo 444 del codice di procedura penale, concernente l'applicazione della pena su richiesta delle parti).

      1. Al comma 1-bis dell'articolo 444 del codice di procedura penale, dopo le parole: «609-quater» sono inserite le seguenti: «, 609-quinquies».

Art. 4.
(Modifica all'articolo 656 del codice di procedura penale, concernente l'esecuzione delle pene detentive).

      1. Al comma 9 dell'articolo 656 del codice di procedura penale è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

          «c-bis) nei confronti dei condannati per i delitti di cui agli articoli 609-bis,

 

Pag. 5

609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies del codice penale, fatta eccezione per coloro che si sottopongono a un trattamento terapeutico-riabilitativo».

Art. 5.
(Modifica dell'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, concernente il patrocinio a spese dello Stato per le vittime di reati di violenza sessuale).

      1. Dopo il comma 1 dell'articolo 74 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è inserito il seguente:

      «1-bis. È altresì assicurato, in ogni caso, il patrocinio nel processo penale per la difesa delle persone offese dai reati di cui agli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies del codice penale».

Art. 6.
(Istituzione del Fondo per il contrasto della violenza nelle città metropolitane).

      1. È istituito presso il Ministero dell'interno il «Fondo per il contrasto della violenza nelle città metropolitane», destinato a finanziare progetti di contrasto e di prevenzione della microcriminalità, del racket e della violenza sessuale.
      2. La dotazione iniziale del Fondo di cui al comma 1 è stabilita in 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007.
      3. Il Ministro dell'interno, con proprio regolamento da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce i requisiti, le modalità e i termini di accesso al Fondo di cui al comma 1, nonché di verifica del diritto di accesso al medesimo Fondo, da parte delle città metropolitane che presentano progetti di sicurezza, predisposti sulla base

 

Pag. 6

di apposite mappature delle zone del rispettivo territorio considerate a rischio.

Art. 7.
(Istituzione del numero
di chiamata di emergenza).

      1. Per il potenziamento delle attività di prevenzione, vigilanza e repressione dei reati sessuali è istituito un apposito numero di chiamata di emergenza collegato con i presìdi di pubblica sicurezza sull'intero territorio nazionale.
      2. Il Ministro dell'interno, con proprio decreto, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, detta le modalità di istituzione del numero di chiamata di emergenza di cui al comma 1 nonché le modalità dei conseguenti interventi da parte delle autorità di pubblica sicurezza. In particolare, stabilisce che il numero sia costituito da un'unica cifra, per facilitarne l'uso in caso di emergenza.

Art. 8.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

Pag. 7

Art. 9.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.